trasferimento della sede effettiva
di società olandese in Italia e trasformazione in Srl
13.05.2002
Una società con
sede nelle Antille Olandesi che ha la forma giuridica N.V. (?) una specie di Spa,
intende trasferire la sede in Italia e divenire società di diritto italiano.
Poiché detta N.V.
in Italia come tipo societario non esiste bisogna adottare un nuovo tipo di
società, nella fattispecie Srl.
Il Notaio olandese
non intende adottare lo statuto di una Srl perché, dice, non conforme
all'ordinamento legale olandese e, pertanto, delibererebbe unicamente il trasferimento
di sede in Italia (non ho idea se il R.I. accetti poi l'iscrizione).
Quindi,
bisognerebbe fare un verbale di assemblea in cui questa società si trasforma da
N.V. in Srl.
Quid juris?
Not. Adriano Pischetola
13.05.2002
Il secondo periodo dell'art. 25, L.
218/1995, di riforma del diritto internazionale privato, stabilisce che si
applica… la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in
Italia..., derogando così al principio generale posto dal primo periodo del
medesimo articolo che sancisce l'applicabilità della legge del luogo di
perfezionamento del procedimento di costituzione.
Il disposto ora citato
- è evidente - trova applicazione quando - a prescindere dalle espressioni
usate dell'atto deliberativo formalizzato dai soci della società straniera -
venga trasferita in Italia la sede effettiva, ovverosia quella dove vengono
adottate le scelte gestionali di fondo dell'organismo societario, e non quando
venga trasferita una sede secondaria, sia pure con stabile rappresentanza
(ipotesi questa disciplinata ad hoc dal disposto dell'art. 2506, c.c., che si
preoccupa di estendere agli atti della società straniera in tal caso il
medesimo regime pubblicitario previsto per le società italiana.
Rilievo assorbente
in questa prospettiva assume l'obbligo o meno di adeguamento dello statuto
straniero e il contenuto di quell'obbligo stesso.
La dottrina sul
punto non ha mancato di assumere posizioni diversificate.
Di fronte
all'opinione di chi ritiene imprescindibile procedere a tale adeguamento
secondo uno dei tipi disciplinati dall'ordinamento (1) sino al punto da
sostenere che la possibilità dell'iscrizione nei registri pubblicitari italiani
di società di tipo diverso ex art. 2507, c.c., è limitata solo alle società
straniere che abbiano fissato in Italia una sede secondaria e non certamente
principale (2), c'è chi al contrario ritiene che la conformazione ai modelli
tipizzati nostrani non sia imprescindibile (3), salvo poi a ritenere
comunque necessario il rispetto - in concreto - di norme ineludibili
dell'ordine pubblico interno del nostro ordinamento (e quindi di alcune regole
'fondamentali' per potersi parlare di 'società', vuoi per quanto concerne la
ripartizione degli utili e delle perdite, vuoi per quanto concerne la
previsione degli organi collegiali fondamentali, vuoi infine per quanto attiene
alla responsabilità verso i terzi e alle responsabilità degli amministratori
verso la società ).
Se queste
precondizioni, pertanto, risultano di fatto rispettate, l‘ordinamento giuridico
italiano non può revocare in dubbio la realtà fattuale e giuridica
rappresentata dalla volizione dell‘organismo societario straniero (ed in
particolare l‘atto di autonomia privata dei soci che ne hanno a suo tempo
convenuto la costituzione), e magari richiedere (perché per ipotesi non
richiesto dalle legislazione dello Stato di provenienza) il versamento dei
tre decimi dei conferimenti in danaro non effettuato dalla società estera, come
se fosse inesistente e come invece sarebbe necessario se si trattasse della
costituzione ‘ex novo‘ della società medesima (4).
A questo punto
possiamo chiederci qual è il contenuto del controllo che il notaio depositario
del verbale estero è chiamato a svolgere.
Tale controllo non
credo possa esaurirsi solo in una pedissequa verifica dell‘ossequio da parte
dell‘atto estero dei principi del cd. ordine pubblico interno, delle norme
imperative e di quelle che concorrono a definire il concetto (peraltro
‘fumoso‘) di ‘buon costume‘, tanto ciò essendo ovvio e non revocabile in dubbio.
Siffatto controllo,
al contrario, si deve svolgere nel senso più ‘teleologico‘ possibile e, cioè,
nel senso di verificare se l‘organismo societario straniero, sia pure non
rispondente ad un paradigma tipizzato del nostro ordinamento giuridico, sia in
grado di realizzare quegli stessi interessi meritevoli di tutela che
giustificano la protezione da parte dell‘ordinamento dei consimili o paralleli
tipi societari o comunque superindividuali da esso espressamente previsti.
In ciò – e vorrei
dire – forse in modo più manifesto rispetto ad altre ipotesi, il notaio (dopo
le semplificazioni introdotte con la legge 340/2000) si atteggia come unico
‘filtro‘ legale deputato ad esercitare un sindacato penetrante rispetto alla
fattispecie estera, e – sia pure nel contemperamento apprestato
dall‘applicazione del principio di conservazione dei valori giuridici –
finalizzato a verificare in concreto se quella fattispecie sia dinamicamente
compatibile con l‘ordinamento giuridico interno.
E se ciò da un
lato comporta a carico del pubblico ufficiale depositario un obbligo di adeguamento
o meno dell‘involucro giuridico cui quella fattispecie si riporta, dall‘altro è
bene precisare che quell‘adeguamento – fatta salva la compatibilità con le
norme fondamentali del nostro diritto societario - non deve spingersi fino al
punto da realizzare una conformità‘ totale e pedissequa a quel diritto, potendo
ritenersi sufficiente che l’ordinamento di origine abbia comunque garantito,
benchè attraverso altri strumenti, le stesse finalità in vista delle quali tali
condizioni sono imposte nel nostro ordinamento (5).
Non senza comunque
ignorare gli esiti cui ha indotto la nota sentenza della Corte di giustizia
della Comunità Europea (27.09.1988, causa 81/87, Daily Mail and General Trust
PLC, Raccolta di Giurisprudenza della Corte, pag. 5483), che ha escluso un vero
e proprio ‘ diritto‘ per una società costituita ed operante in uno Stato membro
della UE a trasferire la sua sede principale nel territorio di altro Stato
membro, conservando inalterata ed immutata la propria identità giuridica.
(1) Piccoli -
Zanolini, in Le persone giuridiche nella riforma del d.i.p., Riv. Not., 1996
pag. 175
(2) Leanza,
Nov.Dig, voce 'Società straniera'
(3) Ballarino,
La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, in Trattato Colombo-
Portale, Torino, 1994, pag. 59 e 102 ss.
(4) così
Trib.Pordenone 28 settembre 1990, Foro Pad., 1991, I, p.187;
(5) così,
Ballarino, La società, cit. 74